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Comune di San Vito Romano

Accertamento superfici TARI: determinazioni della giunta comunale

In merito all’accertamento sulle superfici imponibili ai fini TARI (Tassa sui rifiuti), la Giunta ha ritenuto opportuno e necessario esprimersi a tutela e garanzia dei contribuenti. Con deliberazione numero 6/2018, sono stati forniti chiarimenti sulla reale natura dell’avviso e determinando, al contempo, una sospensione  delle rate di pagamento. Nella stessa delibera vengono fornite precise indicazioni relativamente alle tempistiche di conclusione dell’operazione, fissate in 60 giorni, la necessità di incrementare gli orari di apertura al pubblico dello sportello tributi e l’obbligo di esaminare mediante contraddittorio con il contribuente anche quelle posizioni di cui risultassero già effettuati versamenti spontanei entro il termine del 31 Gennaio.

Si allega parte del deliberato:

Precisato che esclusivamente gli avvisi di pagamento relativi alle superfici catastali in relazione alla Tarsu/Tari:

– sono da qualificare come avvisi bonari finalizzati alla sistemazione della banca dati ed all’attività necessaria e propedeutica alla successiva fase di recupero atteso che, come evincibile dall’avviso, non sono state applicate sanzioni ed interessi, non sono stati indicati i termini per presentare ricorso o richiesta di mediazione ma è stato invitato il Contribuente a rivolgersi all’Ufficio Tributi per sistemare le incongruenze;

– gli avvisi di pagamento in quanto atti bonari non sono impugnabili e/o rimuovibili in autotutela non avendo i requisiti di atti di imperio ma essendo propedeutici, in caso di conferma delle incongruenze, all’emissione del successivo atto di accertamento;

Ritenuto, alla luce del precedente capoverso, l’avviso emesso per gli accertamenti di superficie TARI fuorviante rispetto alla reale natura dello stesso, inducendo il contribuente a ritenere lo stesso una sostanziale modifica della superficie imponibile con conseguente obbligo di pagamento, anziché una mera lettera di accertamento bonario ai fini di verifica del ruolo;

DELIBERA

1) di precisare che al fine di contemperare i diversi interessi coinvolti nell’agire amministrativo ovvero il recupero dell’evasione tributaria con effetti positivi per i contribuenti in regola per un’equa ridistribuzione del carico fiscale ed il necessario contraddittorio con i contribuenti per i quali sono emerse le incongruenze rilevate in relazione alle superfici catastali, gli avvisi di pagamento relativi alle superfici catastali in relazione alla Tarsu/Tari:

– sono da qualificare come avvisi bonari finalizzati alla sistemazione della banca dati ed all’attività necessaria e propedeutica alla successiva fase di recupero coattivo atteso che, come evincibile dall’avviso, non sono state applicate sanzioni ed interessi, non sono stati indicati i termini per presentare ricorso o richiesta di mediazione ma è stato invitato il Contribuente a rivolgersi all’Ufficio Tributi per sistemare l’incongruenza;

– gli avvisi di pagamento in quanto atti bonari non sono impugnabili e/o rimuovibili in autotutela non avendo i requisiti di atti di imperio ma essendo propedeutici, in caso di conferma delle incongruenze, all’emissione del successivo atto di accertamento;

2) di sospendere le rate di pagamento esclusivamente per gli avvisi di pagamento relativi alle superfici catastali in relazione alla Tarsu/Tari e determinare in 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto il periodo necessario alla risoluzione bonaria della controversia mediante confronto con il contribuente;

3) di demandare allo sportello tributi, la risoluzione delle fattispecie anomale a cui il contribuente destinatario dell’avviso di pagamento è tenuto a rivolgersi per la presentazione di ogni documentazione idonea finalizzata a chiarire le incongruenze rilevate e aiutare lo stesso contribuente a prendere coscienza di eventuali anomalie catastali da correggere;

4) di demandare al medesimo sportello la richiesta di contraddittorio anche a quei contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il pagamento, senza un precedente passaggio presso il medesimo ufficio;

5) di rinviare ogni eventuale e successivo atto coattivo di accertamento ai sensi di legge, o emissione di ruoli suppletivi, alla chiusura del contradditorio con i singoli contribuenti;