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Comune di San Vito Romano

Separazione e divorzio in comune

La separazione o il divorzio in Comune, presso l’ufficio di stato civile, è consentito solo a determinate condizioni:

  • la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni: per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune. 
  • la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali. In buona sostanza, la separazione o il divorzio in Comune sostituiscono la cosiddetta separazione / divorzio consensuale che prima si faceva, in un’unica udienza, davanti al Presidente del Tribunale;
  • l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni. Dovranno farlo, allora, con un’autonoma scrittura privata tra questi firmata in separata sede oppure ricorrendo alla negoziazione assistita degli avvocati, che è un ulteriore mezzo per separarsi o divorziare (di cui parleremo più in là in questa scheda).

L’accordo può contenere anche patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.

Per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate (per es. per via della presenza di figli minori o perché intendano effettuare trasferimento patrimoniali), la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati attraverso il procedimento chiamato “negoziazione assistita”.

Dove ci si deve presentare per separarsi o divorziare?

I coniugi possono recarsi sia presso il Comune ove hanno contratto matrimonio che presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. In particolare bisognerà presentarsi all’Ufficio di stato civile.

Quali documenti occorrono per separarsi o divorziare?

Quanto alla documentazione necessaria per attivare il procedimento innanzi all’ufficio di stato civile, è necessario:

  • il modello di domanda allegato
  • per la separazione: documento di identità dei coniugi.
  • per il divorzio: documento di identità dei coniugi; in caso di separazione non avvenuta in comune andrà poi presentata la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale (se i coniugi si erano separati in via giudiziale in tribunale) o del decreto di omologa di separazione (se i coniugi si erano separati consensualmente in tribunale) o l’originale dell’accordo di separazione (se i coniugi si erano separati con la negoziazione assistita).

Quali costi bisogna sostenere?

È dovuto un diritto fisso di € 16,00.

Quale procedimento seguire per separarsi o divorziare?

La procedura vera e propria viene cadenzata in due incontri, previo appuntamento:

  • al primo incontro l’ufficiale di stato civile redige e fa firmare alle parti l’accordo di separazione che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo di che il pubblico ufficiale dà alle parti un secondo appuntamento che non può essere prima di 30 giorni;
  • al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare. 

Se al secondo appuntamento si presentano entrambi i coniugi l’accordo è valido. Se, invece, al secondo appuntamento non si presenta uno o entrambi i coniugi, l’accordo di separazione non è valido e decade. I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l’intera procedura da capo.

Dopo quanto tempo il divorzio?

Per chi si è separato e vuole divorziare in Comune, il procedimento può essere attivato solo a condizione che:

  • siano decorsi sei mesi, se la precedente separazione era stata consensuale (in tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita);
  • sia decorso un anno, se la precedente separazione era stata “giudiziale” (ossia con una causa in tribunale).