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Comune di San Vito Romano

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari: iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287, riguardante aggiornamento
degli albi definitivi dei giudici popolari, sostituito dall’art. 3 della legge 5
maggio 1952, n° 405; vista la legge 27/12/1956, n° 1441,

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che siano in possesso
dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, e non
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a presentare domanda di
iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di
Assise D’Appello, presso l’Ufficio Elettorale, entro il 31 Luglio 2015.

REQUISITI:

1) I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado peri giudici di Corte di Assise di Appello.

2) Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati, e in generale tutti i funzionari in attività di servizio
appartenenti o addetti all’ordine giudiziario:
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di
polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

San Vito Romano li 17.04.2015

IL SINDACO
Maurizio Pasquali

DOMANDA GIUDICI POPOLARI

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